giovedì 31 luglio 2008

Legge n.113 del 1992 e nemesi del verde cittadino

Ho scoperto questa legge in un forum, grazie al prezioso aiuto del caro Max. La legge è stata voluta da Rutelli e porta il suo nome: in parole povere,è dal 1992 che ogni  comune deve piantare un albero alla nascita di una nuova vita. Per ogni bambino che nasce ci sarebbe un albero a fargli compagnia. Bellissima iniziativa, peccato che sembra che non sia stata recepita assolutamente,è anzi talmente sconosciuta che invito chiunque ne sia a conoscenza di divulgarla.

 "Nel 1992 il deputato verde, Francesco Rutelli, fece approvare una legge, 113/92, per la quale doveva essere piantato un albero a ogni bambino nato e nel certificato di nascita doveva essere riportato il luogo della piantumazione. Ebbene quella legge, applicata in piccoli Comuni d'Italia, non fu mai rispettata a Roma governata per ben 7 anni dallo stesso Rutelli. All'ufficio nascite dell'Anagrafe hanno confermato che la legge a Roma non è stata mai applicata e neanche un albero è stato piantato con la nascita di nuovi cittadini."

 

Fonte:  Openpolis

 

Insomma, a fronte di 500.000 nascite a Roma non c'è stato nessun nuovo albero ad allietarne l'evento, nonostante l'obbligo di legge.  Per fortuna che altri comuni sono estremamente più sensibili, come dimostra il comune di Campi Bisenzio, che da anni applica la legge.

 

Ora,  in presenza di un'infrazione dovuta alla mancata applicazione, ci si aspetterebbe almeno che i Comuni tutelino con il sangue ogni piccola area verde a disposizione dei cittadini, sia pubblica che privata, o che almeno il senso civico delle persone induca le stesse a conservare e preservare alberi, piante e prati: neanche per sogno, visto lo stato di degrado in cui versano i parchi pubblici e la continua cementificazione delle città.

Abbiamo perso il contatto con la natura, ma con piccoli gesti potremmo ricominciare a prendere confidenza; lasciamo le auto a casa e passeggiamo a piedi verso la prima oasi di verde disponibile, togliamoci le scarpe (siringhe e sporcizia permettendo) e assaporiamo la sensazione del contatto dei piedi con l'erba. E' un'esperienza bellissima, rigenerante, ancestrale. Poi, torniamo a casa (sempre a piedi o in autobus ecologico), e iniziamo ad abbellirla con piante semplici e robuste che, una volta cresciute, potrebbero essere "lasciate libere" o piantate se volete nello spazio brutto, sporco e inutilizzato che abbiamo come vista terrazzo. Iniziamo noi a dare il buon esempio, chissà che le istituzioni non ci vengano dietro... 

 

 

Per approfondire:articolo Rai

 

 

 

La Legge 112/92

Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero
per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:


Art. 1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni
provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato
residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici
mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al
comma 2.
Art. 2
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze,
avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle
essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a
disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto
e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
Art. 3
1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle
piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica,
all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello
Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a
ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque
essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde
pubblico.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a
decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di
ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
“Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione”.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

 

 

 

 

 

http://www.radio.rai.it/radio1/laradioneparla/view.cfm?NOTIZIA=213041&DATATEMA=2007-04-25

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